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Sentenza definitiva sul ballottaggio di Aosta: Rocco resta sindaco

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal centrodestra e da Giovanni Girardini sulle comunali di Aosta del 2026, confermando l'esito del ballottaggio e l'elezione di Raffaele Rocco con un margine di 15 voti

Sentenza definitiva sul ballottaggio di Aosta: Rocco resta sindaco

Il 1° giugno 2026 il Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza che mette la parola fine alla disputa sulle elezioni comunali di Aosta. Con il rigetto del ricorso promosso dal candidato del centrodestra e dai suoi sostenitori, resta confermato il risultato del ballottaggio del 12 ottobre 2026, che aveva visto la vittoria della coalizione guidata da Raffaele Rocco con un vantaggio di 15 voti. La decisione segue il pronunciamento del Tar della Valle d’Aosta, anch’esso favorevole alla conferma del verdetto elettorale.

Perché è stato respinto il ricorso

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha analizzato nel dettaglio le contestazioni sollevate dai ricorrenti e ha ritenuto che le censure non invalidassero l’esito complessivo delle urne. Tra i punti contestati figura l’annullamento di alcune schede per segni aggiuntivi o scritte non previste dal turno di ballottaggio, dove l’elettore poteva esprimere solo il voto per sindaco e vicesindaco. I giudici hanno confermato che annotazioni estranee possono rendere la scheda riconoscibile e giustificare l’annullamento, applicando la normativa sul voto segreto e sul principio della correttezza procedurale.

Il principio del favor voti e i suoi limiti

Nel giudizio è stato richiamato il principio del favor voti, che impone di preservare la volontà dell’elettore quando questa è identificabile. Tuttavia il Consiglio di Stato ha chiarito che tale principio non prevale quando la violazione rischia di ledere il segreto del voto o contraddire regole formali fondamentali. In pratica, anche se lo scarto è minimo, non è possibile reinterpretare liberamente schede con segni non ammessi per mutare il risultato se ciò comporta la violazione delle norme sul voto segreto.

Le contestazioni specifiche e la valutazione dei giudici

I ricorrenti avevano sollevato diverse questioni: presunte inversioni nella verbalizzazione dei voti in una sezione, schede annullate che avrebbero potuto essere ricontate, e criticità nelle procedure di scrutinio. Il Consiglio di Stato ha esaminato ogni punto, valutando la concretezza delle prove e il nesso tra le presunte irregolarità e l’effettiva alterazione del risultato.

La sezione 9 e la testimonianza di secondo grado

Uno dei nodi più delicati riguardava la sezione elettorale numero 9, dove i ricorrenti sostenevano un’inversione di 42 voti. I giudici hanno ritenuto insufficiente la prova presentata: l’unico elemento a sostegno era una dichiarazione di testimonianza indiretta, cioè riferita e non basata su osservazione diretta, e quindi non idonea a sovvertire un verbale che ha valore di atto pubblico. Per annullare una verbalizzazione occorrerebbe una querela di falso, che non è stata avanzata.

Altri punti valutati: schede bianche, trasferimenti e scrutinio

Tra le contestazioni finite nel fascicolo ci sono anche sette schede considerate inizialmente bianche nella sezione 7, dove una rappresentante di lista ha ipotizzato che la scarsa illuminazione avesse reso invisibili alcune croci. Il Consiglio di Stato ha definito l’affermazione troppo generica, priva di elementi identificativi delle schede coinvolte, e quindi non idonea a giustificare una verifica materiale o un riconteggio.

Trasferimento delle schede e rilievi procedurali

Un altro motivo di ricorso riguardava il trasferimento dei plichi dalla località Excenex: la presidente di seggio non ha viaggiato sull’auto della polizia locale che trasportava i plichi, ma ha seguito il convoglio con la propria vettura. Pur riconoscendo una difformità procedurale, i giudici hanno constatato che i plichi sono rimasti sotto la custodia degli agenti, il tragitto è stato breve e non è stata dimostrata alcuna manomissione del materiale. Di conseguenza l’episodio è stato ritenuto irrilevante ai fini della validità del voto.

Infine, sulla questione dello scrutinio simultaneo e di presunte irregolarità procedurali, il Consiglio di Stato ha osservato il principio della strumentalità delle forme: non ogni violazione formale conduce automaticamente all’annullamento dell’elezione. È necessario dimostrare in modo concreto che l’irregolarità abbia alterato il risultato o limitato la libera espressione del voto, cosa che nel caso di Aosta non è stata provata.

Alla luce di queste valutazioni, la richiesta di verificazione e riconteggio delle schede è stata respinta. La sentenza del 1° giugno 2026 conferma così in via definitiva l’esito del ballottaggio del 12 ottobre 2026 e la legittimità dell’amministrazione comunale guidata da Raffaele Rocco, chiudendo una delle contestazioni elettorali più dibattute nella recente storia del capoluogo valdostano.

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